Tartufaio occasionale

Tartufaio occasionale?

Guida completa alle imposte sui redditi per i tartufai

Se siete dei tartufai occasionali è importante comprendere le imposte sui redditi che vi riguardano. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata delle imposte e degli obblighi fiscali che dovete considerare.

Imposta sostitutiva

In base all’art. 1 co. 692 della Legge 145/2018, i redditi derivanti dalla raccolta occasionale di prodotti selvatici rientranti nell’ATECO 02.30 sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, che ammonta a 100 euro. Tuttavia, questa imposta si applica solo se i corrispettivi ottenuti dalla vendita di tali prodotti non superano i 7.000 euro all’anno. È importante notare che questi redditi non si sommano ad altri redditi personali.

L’imposta deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o altri enti competenti. Il pagamento avviene utilizzando il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” e il codice tributo 1853. Coloro che raccolgono prodotti esclusivamente per consumo personale sono esentati dall’imposta.

Ritenute d’acconto

La ritenuta d’acconto non si applica ai raccoglitori che hanno già versato l’imposta sostitutiva di 100 euro secondo l’art. 1 co. 692 della Legge 145/2018. Tuttavia, se non rientrate in questo regime agevolato, i soggetti che agiscono come sostituti d’imposta devono applicare una ritenuta del 23% sui compensi pagati ai raccoglitori occasionali di tartufi, con obbligo di rivalsa. La base imponibile è pari al 78% delle somme corrisposte, al netto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Il versamento della ritenuta avviene utilizzando il codice tributo “1040” nel modello F24.

IVA

Secondo l’art. 34-ter del DPR 633/72, i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi dell’ATECO 02.30 e piante officinali spontanee sono esonerati dall’IVA e dagli obblighi documentali e contabili se il loro volume d’affari annuale non supera i 7.000 euro. Se superate questa soglia, dovrete applicare l’IVA secondo le regole ordinarie. L’aliquota IVA è del 5% per i tartufi freschi o refrigerati e del 10% per i tartufi congelati, essiccati o conservati in acqua salata o altre sostanze per la conservazione.

Ora che avete una comprensione chiara delle imposte sui redditi per i raccoglitori di prodotti selvatici, potete gestire la vostra attività in modo informato e conforme alle leggi fiscali vigenti.

 

 

Legge di bilancio 2019: imposta sostitutiva per i tartufai occasionali

Pubblicato il 18 Gennaio 2019

La Legge di Bilancio per il 2019 ha introdotto importanti cambiamenti per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi, come tartufi, funghi, bacche, frutta in guscio e piante officinali spontanee. Questi cambiamenti riguardano le imposte sui redditi e l’IVA, e in questo articolo esamineremo le principali novità.

Imposta sostitutiva

Secondo la Legge 145/2018, i redditi derivanti dalla raccolta occasionale di prodotti selvatici non legnosi rientranti nell’ATECO 02.30 sono ora soggetti a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. Questa imposta è fissa e ammonta a 100 euro. Deve essere pagata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che possiedono il titolo di raccolta per uno o più prodotti, rilasciato dalla Regione o altri enti competenti.

Ritenuta d’acconto

Una delle principali novità riguarda la ritenuta d’acconto. I soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva di 100 euro, con riferimento all’anno in cui è stata effettuata la vendita del prodotto, sono esonerati dalla ritenuta del 23% ordinariamente prevista sul 78% dei corrispettivi.

Attività occasionale

L’attività di raccolta si considera svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita dei prodotti non superano i 7.000 euro all’anno e se questi redditi non si sommano ad altri redditi personali.

Cambiamenti nell’IVA

Per quanto riguarda l’IVA, la Legge di Bilancio per il 2019 ha introdotto alcune modifiche significative. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi dell’ATECO 02.30 e piante officinali spontanee, che abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro nell’anno solare precedente, sono ora esentati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

Inoltre, l’aliquota IVA è stata ridotta dal 10% al 5% per la cessione di tartufi freschi o refrigerati, mentre è stata fissata al 10% per i tartufi congelati, essiccati o conservati in acqua salata o altre sostanze per la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

Prodotti non compresi nell’ATECO 02.30

Infine, il comma 699 della Legge di Bilancio prevede che i produttori agricoli che gestiscono la produzione di prodotti selvatici non legnosi, diversi da quelli inclusi nell’ATECO 02.30, possono applicare il regime forfettario. Il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale, e non si applicano alcune disposizioni specifiche.

Questi cambiamenti hanno un impatto significativo sui raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi, semplificando le procedure fiscali e riducendo l’imposizione fiscale in determinate situazioni. È importante rimanere aggiornati sulle leggi e le regolamentazioni fiscali per assicurare la conformità con le nuove normative.

 

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