Legge sulla raccolta dei tartufi

Legge sulla raccolta dei tartufi: Vigilanza e Sanzioni Amministrative

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La raccolta dei tartufi è una pratica affascinante, ma per preservare la sua natura e garantire il rispetto delle regole, è essenziale che venga applicata correttamente, in questo articolo, esamineremo  l’Articolo 13  n. 752/1985 della legge sulla raccolta dei tartufi, concentrandoci sulla vigilanza e sulle sanzioni amministrative previste.

Vigilanza e Coordinamento

  1. La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata agli organi e agli agenti previsti dall’Articolo 15 della legge n. 752/1985.
  2. Nelle aree protette nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Sanzioni Amministrative

  1. Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando la responsabilità penale dell’autore della violazione ove ne ricorrano gli estremi.
  2. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto redigono un apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati.
  3. Al trasgressore viene rilasciata una copia del verbale di confisca contestualmente al verbale di accertamento della violazione.
  4. A causa della deperibilità del prodotto, gli agenti procedono alla sua vendita al miglior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all’Articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte d’acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.
  5. L’importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, viene versato alla tesoreria provinciale territorialmente competente ed è restituito all’avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.

Sanzioni Amministrative Pecuniarie

8. In sintesi, la legge sulla raccolta dei tartufi prevede un rigoroso sistema di vigilanza e sanzioni amministrative per garantire il rispetto delle norme e la tutela dei tartufi. È fondamentale rispettare queste disposizioni per preservare la bellezza e la sostenibilità della raccolta dei tartufi.

Ecco un elenco dei costi delle sanzioni amministrative per i raccoglitori di tartufi in Italia, insieme alle relative fonti legislative:

A. DISPOSIZIONI GENERALI:

  1. Abbattimento di piante tartufigene o impiantate come tali (Articolo 15):
    • Sanzione: da € 100,00 a € 700,00 per ogni pianta.

B. RICERCA O RACCOLTA DURANTE I PERIODI DI DIVIETO, ORARI NOTTURNI E ZONE DI TUTELA:

  1. Ricerca o raccolta durante il periodo di divieto secondo il calendario o modifiche deliberate dalla Giunta regionale (Articolo 2 e 4):
    • Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00
    • Sospensione dall’esercizio della raccolta per un periodo di 6 mesi.
  2. Ricerca o raccolta vietate dalla Giunta regionale per periodi specifici o zone specifiche (Articolo 4, comma 1, lettera a):
    • Sanzione: da € 1.200,00 a € 4.000,00. Ricerca o raccolta durante le ore notturne (Articolo 16):
    • Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00.
  3. Ricerca o raccolta vietate nelle zone protette e nei giorni di divieto nelle aziende faunistico-venatorie (Articolo 4, lettera d):
    • Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.

C. MEZZI E MODALITÀ DI RACCOLTA:

  1. Ricerca o raccolta senza l’ausilio di un cane addestrato o con più di due cani (Articolo 17):
    • Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
  2. Ricerca o raccolta con attrezzi diversi da quelli previsti dall’Articolo 17 della presente legge:
    • Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00.
    • Sospensione dall’esercizio della raccolta per un periodo di 6 mesi.
  3. Ricerca o raccolta senza riempire, adeguatamente -a regola d’arte- le buche aperte (Articolo 18):
    • Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
  4. Apertura di buche in numero superiore a cinque (Articolo 18):
    • Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
  5. Raccolta di tartufi oltre il limite giornaliero previsto dalla legge o dalle delibere della Giunta regionale, con ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto (Articolo 19):
    • Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
  6. Lavorazione del terreno (zappatura) in qualsiasi periodo dell’anno (Articolo 18):
    • Sanzione: da € 1.500,00 a € 4.500,00.
    • Sospensione dall’esercizio della raccolta per un periodo di 24 mesi in caso di recidività.
    • Possibilità di revoca del tesserino e sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 6.000,00 in caso di recidiva.
  7. Raccolta di tartufi immaturi o avariati (Articolo 18):
    • Sanzione: da € 150,00 a € 450,00.
  8. Ricerca o raccolta non autorizzate da terzi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute come tali (Articolo 7):
    • Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00. Raccolta in aree rimboschite prima di quindici anni dal rimboschimento (Articolo 6):
    • Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
  9. Raccolta nelle aree del demanio regionale senza l’autorizzazione prescritta (Articolo 21):
    • Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.

D. TARTUFAIE CONTROLLATE E COLTIVATE – TABELLAZIONE:

  1. Violazione delle disposizioni sulla tabellazione delle tartufaie (Articolo 9):
    • Sanzione: da € 150,00 a € 450,00
    • Oltre € 10,00 per ogni tabella.
  2. Tabellazione delle tartufaie come “controllate” o “coltivate” senza autorizzazione (Articolo 7):
    • Sanzione: da € 300,00 a € 600,00
    • Oltre € 50,00 per ogni tabella.
  3. Danneggiamento o asportazione di tabelle:
    • Sanzione: da € 200,00 a € 600,00 per ogni tabella.

E. COMMERCIALIZZAZIONE:

  1. Commercio di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dalla legge (Articolo 2, 29 e ss.):
    • Sanzione: da € 600,00 a € 2.000,00.
  2. Commercio e trasporto di tartufi freschi al di fuori del periodo di raccolta (Articolo 26):
    • Sanzione: da € 3.000,00 a € 10.000,00.
  3. Vendita di tartufi al mercato pubblico senza osservare le norme prescritte:
    • Sanzione: da € 600,00 a € 1.800,00.
  4. Messa in commercio di tartufi conservati senza osservare le norme prescritte:
    • Sanzione: da € 600,00 a € 1.800,00.
  5. Omessa o errata comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate (Articolo 26, comma 4):
    • Sanzione: da € 1.500,00 a € 5.000,00.

F. AUTORIZZAZIONE E TASSA DI CONCESSIONE:

  1. Ricerca o raccolta senza autorizzazione (Articolo 22):
    • Sanzione: da € 400,00 a € 1.200,00.
  2. Ricerca o raccolta senza poter esibire il tesserino di autorizzazione:
    • Sanzione: da € 400,00 a € 1.200,00 se entro 5 giorni viene esibita copia della denuncia di smarrimento, furto o distruzione del tesserino.
  3. Ricerca o raccolta senza pagamento della tassa annua di concessione regionale (Articolo 24):
    • Sanzione: da € 500,00 a € 1.000,00, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta.
    • Nel caso di mancato pagamento entro 10 giorni dalla contestazione, sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 6.000,00.
  4. Ricerca o raccolta in terreni gravati da uso civico o terreni di proprietà senza autorizzazione (Articolo 20):
    • Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.

Queste sanzioni sono applicate in base alle disposizioni della Legge n. 752/1985, che regola la raccolta dei tartufi in Italia. Tieni presente che le tariffe possono variare a seconda della regione e del periodo, quindi è importante verificare le tariffe attuali e le disposizioni specifiche nella tua regione prima di intraprendere qualsiasi attività di raccolta dei tartufi.

Altre Disposizioni

  1. Il ritardato pagamento della tassa di concessione regionale è sanzionato secondo le disposizioni dell’Articolo 6, comma 3, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).
  2. Le violazioni specificate comportano la sospensione immediata e il ritiro del tesserino e del permesso per un periodo di uno a due anni. In caso di recidiva, può essere disposta la revoca definitiva del tesserino.
  1. Se un raccoglitore commette almeno due violazioni sanzionate secondo la legge n. 752/1985 entro un quinquennio, il suo tesserino viene sospeso e ritirato temporaneamente per un anno.
  2. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge n. 689/1981. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’Articolo 17 della legge n. 689/1981 e a emettere ordinanza di ingiunzione è determinata dalla provincia.
  3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative vengono introitati dalle province e destinati alla realizzazione delle attività previste dall’Articolo 3, comma 1.

 

 

In Italia, la vigilanza sull’applicazione della legge sulla raccolta dei tartufi è affidata a vari organi e istituzioni, principalmente a livello regionale. Ecco un elenco degli organi e delle istituzioni coinvolte:

  1. Giunta Regionale: La Giunta Regionale di ciascuna regione italiana ha il potere di emettere delibere e regolamenti che specificano le disposizioni per la raccolta dei tartufi all’interno della propria giurisdizione. Queste delibere possono includere divieti stagionali, restrizioni territoriali e altre disposizioni specifiche per la raccolta dei tartufi.
  2. Enti di Gestione delle Aree Protette: Nelle aree protette nazionali e regionali, la vigilanza sulla raccolta dei tartufi è svolta con il coordinamento degli enti di gestione di queste aree. Questi enti hanno il compito di proteggere e preservare l’ambiente naturale, compresi i siti in cui crescono i tartufi.
  3. Forze dell’Ordine: Le forze dell’ordine, come la polizia forestale o i carabinieri forestali, possono essere coinvolte nella vigilanza e nell’applicazione delle leggi sulla raccolta dei tartufi. Sono autorizzate a effettuare controlli sul campo e ad applicare sanzioni in caso di violazioni.
  4. Autorità Amministrative Regionali: Le autorità amministrative regionali sono coinvolte nell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge per le violazioni legate alla raccolta dei tartufi. Queste autorità possono emettere sanzioni pecuniarie e adottare misure correttive.
  5. Corpi di Polizia Locale: A livello comunale o provinciale, i corpi di polizia locale possono essere coinvolti nella vigilanza e nell’applicazione delle norme regionali o locali sulla raccolta dei tartufi.
  6. Associazioni di Tartufai: In alcune regioni, ci sono associazioni di tartufai che collaborano con le autorità locali per promuovere una raccolta sostenibile e responsabile dei tartufi. Possono anche aiutare a segnalare violazioni alle autorità competenti.

È importante notare che le leggi e le normative sulla raccolta dei tartufi possono variare da regione a regione in Italia, quindi è essenziale consultare le disposizioni specifiche nella regione in cui si intende raccogliere i tartufi e rispettarle rigorosamente.

 

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